Art. 2.
(Esclusioni).

      1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che, avendo provocato incendi dolosi, sono stati condannati per tale reato con sentenza penale passata in giudicato.
      2. Nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di imputato o di coimputato in un procedimento penale per il reato di incendio doloso e che risultano in attesa di giudizio, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa fino alla pronuncia della sentenza penale che definisce il procedimento.
      3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese connesse con le misure di manutenzione o di ripristino delle zone forestali interessate superano il valore del prodotto della relativa azienda.

 

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